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I.M.U. Guida

Posted on Apr 14, 2012 by in Economy | 2 comments

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In questo articolo tratteremo la tassa probabilmente più odiata dagli italiani,perché colpisce il bene ritenuto, giustamente, più prezioso: la casa. Ovviamente stiamo parlando dell’I.M.U. (Imposta Municipale Unica), Imposta che lascia dietro di se una scia di dubbi che cercheremo di chiarire.

Breve Storia

L’I.M.U. viene introdotta il 14 marzo 2011 dal governo Berlusconi con il decreto legge n°23, l’imposta sugli immobili non residenziali sarebbe dovuta entrare in regime nel 2014. Nove mesi più tardi il governo Monti con il decreto “Salva Italia” modifica l’imposta e ne anticipa l’entrata in vigore al 2012, trasformandola di fatto nella nuova I.C.I. Nel anno 2013 Il governo Letta con vari decreti decide prima di sospendere e poi eliminare definitivamente il pagamento della prima rata per le abitazioni principali non di pregio e per i terreni agricoli. Viene anche stabilita l’eliminazione dell’Imposta che viene sostituita dal 2014 dalla Service Tax.

Chi deve pagare? (Soggetti Passivi)

L’I.M.U. deve essere versata dai proprietari o da coloro che hanno diritti reali su immobili o terreni, come usufrutto o diritto di abitazione (coniugi separati assegnatari dell’alloggio o coniugi superstiti).

A Chi va versata?(Soggetti Attivi)

Nell’anno 2012 l’imposta va versata per metà al comune e per metà allo stato ad eccezione delle abitazioni principali la cui quota spetta interamente al comune. Da notare che nei comuni dove sono state aumentate le aliquote base l’eccedenza va versata esclusivamente al comune.

Nell’anno 2013 viene eliminata la quota spettante lo Stato, quindi l’I.M.U. va versata esclusivamente al comune, ad eccezione degli immobili di Categoria D per cui l’IMU va versata per intero allo stato, salvo nei comuni in cui sono state aumentate le aliquote base, in questo caso l'eccedenza va versata al comune.

L’esenzione del 2013

L’esenzione del 2013 riguarda le abitazioni principali non di pregio con relativa pertinenza nei comuni che non hanno aumentato l’aliquota base del governo.Vediamo quali sono.

L’abitazione principale l’art 4 del d.l. 16/2012 la definisce “l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Quindi qualora foste proprietari di un solo immobile, senza però averne la residenza tale immobile non sarà considerato abitazione principale.

Le Abitazioni non di pregio sono quegli immobili appartenenti alle categorie catastali A/2-A/3-A/4-A/5-A/6 mentre le restanti A1-A/8 A/9 e A/10 non sono esenti

Le Pertinenze dell’abitazione sono gli immobili di categoria C/2 (cantine e depositi) C/6 (autorimesse) C/7 (tettoie), l’esenzione è applicabile per un massimo di una pertinenza, quindi qualora le pertinenze fossero più di una, sarebbero soggette a pagamento. 

Mini-I-M.U.

Nei comuni dove le aliquote base sono state aumentate le abitazioni principali non di pregio dovranno versare la cosiddetta Mini-I-M.U. che va così calcolata

1)Calcolare I.M.U. secondo il metodo riportato utilizzando l’aliquota del comune

2)Calcolare I.M.U. secondo il metodo riportato utilizzando l’aliquota base

3)Sottrarre il secondo risultato dal primo e moltiplicarlo il risultato per 0,40

Le Aliquote base

0,0040 per l’abitazione principale

0,0076 per gli altri edifici

0,0020 per fabbricati rurali ad uso strumentale (art.13 comma 8 DL 16/2012)

Essendo l’I.M.U. un’ imposta comunale le aliquote di pagamento variano da comune a comune. Se il comune non ha approvato nuove aliquote per il 2013, nell’acconto vanno utilizzate quelle del 2012. qui potrai trovare informazioni in merito.

Le Scadenze

2012 18 Giugno - 17 Settembre - 17 Dicembre.

2013 17 Giugno - 17 Dicembre

2013 Mini-I.M.U. 24 Gennaio 2014

Casi Particolari.

Gli Immobili di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del d.l. n° 42/2004 usufruiranno di una riduzione del 50%

Immobili Inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni usufruiranno di una riduzione del 50%

Pagamento Minimo qualora l’imposta da versare (acconto+saldo) fosse inferiore ai 12,00 € l’immobile risulterebbe esente

Il Calcolo

Innanzitutto dobbiamo reperire la visura catastale dell’immobile dalla quale estrapolare i due dati fondamentali: La rendita e la Categoria catastale

Il Primo Passo è rivalutare la rendita catastale moltiplicandola per 1,05 in caso di immobili o per 1,25 in caso di terreni agricoli.

Il Secondo Passo è calcolare la base imponibile moltiplicando la rendita catastale rivalutata, per uno dei coefficienti sotto riportati da selezionare in base alla categoria catastale

Se è

A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-C2-C6-C7 = 160

B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-C3-C4-C5 = 140

A10-D5 = 80

D1-D2-D3-D4-D6-D7-D8-D9-D10 = 60

C1 = 55

F1-F2-F3-F4-F5 = 0 Sono Esenti

Il Terzo passo è moltiplicare la base imponibile per le aliquote.

Il Quarto e ultimo passo è applicare al risultato le eventuali detrazioni che sono:

200 € per l’abitazione principale

50 € per ogni figlio convivente minore di 26 anni applicabile solo in caso di abitazione principale.

Esempio di Calcolo

Facciamo ora una simulazione di calcolo per una abitazione di categoria A3 con una rendita catastale di 600 € che usufruisce delle agevolazioni di prima casa

Il Primo Passo rivalutazione della rendita catastale

600 € x 1,05 = 630 €

Il Secondo Passo calcolo della base imponibile

630 € x 160 = 100.800 €

Il Terzo passo calcolo dell’imposta

100.800 € x 0,0040 = 403,20 €

Il Quarto passo le detrazioni

403,20 € - 200€ - 100€ = 103,20 €.

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