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Quote ereditarie

Posted on Ott 26, 2013 by in Economy | 0 comments

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La morte di un parente o coniuge comporta conseguenze non solo a livello affettivo ma anche giuridico, infatti la legge stabilisce in che modo e tra chi vanno divisi i beni appartenuto al defunto. Esistono due tipologie di successione che sono:

Successione per legge

Si attua quando il defunto non ha espresso volontà rispetto alla divisione dei beni che vengono quindi ripartirti secondo legge, con queste modalità

Se chi muore lascia

Quote

Art.

Un figlio solo

Intero

Art.566

Più figli da soli

intero diviso in parti uguali

Art.566

Un figlio con il coniuge

½ al figlio ½ al coniuge

Art. 581

Più figli con il coniuge

⅓ al coniuge ⅔ ai figli da dividere in parti uguali

Art. 581

Il coniuge da solo

Intero

Art. 583

Il coniuge con ascendenti

⅔ al coniuge ⅓ agli ascendenti

Art.582

Il coniuge con fratelli

⅔ al coniuge ⅓ ai fratelli

Art.582

Il coniuge,ascendenti e fratelli

⅔ al coniuge ⅓ agli ascendenti e fratelli (minimo un ¼ per gli ascendenti)

Art.582

I fratelli da soli

intero diviso in parti uguali

Art.570

Gli ascendenti da soli

Intero

Art.568

Gli ascendenti e fratelli

½ agli ascendenti ½ ai fratelli da dividere in parti uguali

Art.571

In assenza di figli, coniuge, ascendenti e fratelli, ereditano gli altri parenti fino al 6°, oltre tale grado i beni diventano proprietà dello stato.

Successione Testamentaria

Si attua quando il defunto ha espresso precise volontà riguardanti il proprio patrimonio redigendo un testamento scritto. Però la facoltà di disporre liberamente delle proprie sostanze non è illimitata, giacché la legge prevede che una parte del patrimonio ereditario debba comunque andare a determinati parenti, questa quota si definisce legittima, che si contrappone alla quota disponibile ovvero quella parte di eredità suddivisa secondo le volontà testamentarie.

Se chi muore lascia

Quote legittime

Disponibile

Art.

Un figlio solo

½

½

Art.537

Più figli da soli

⅔ ai figli da dividere in parti uguali

Art.537

Un figlio con il coniuge

⅓ al figlio ⅓ al coniuge

Art. 542

Più figli con il coniuge

¼ al coniuge ½ ai figli da dividere in parti uguali

¼

Art. 542

Il coniuge da solo

½ al coniuge

½

Art. 540

Il coniuge con ascendenti

½ al coniuge ¼ agli ascendenti

¼

Art.542

Solo gli ascendenti

⅓ agli ascendenti

Art.538

Gli altri parenti non hanno diritti sull’eredità

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